Il 14 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro, della Famiglia, della Gioventù e della Solidarietà Sociale ha trasmesso un parere ufficiale in cui chiarisce il modo in cui il Regolamento interno deve essere approvato all’interno delle unità amministrative territoriali, confermando che esso deve essere approvato con l’autorizzazione del sindaco e non con una decisione del consiglio locale. Questa chiarificazione arriva in seguito a una richiesta presentata dall"Associazione Comunale di Romania (ACoR), che ha segnalato l’esistenza di interpretazioni divergenti nell’amministrazione pubblica locale.
L’intervento dell’ACOR è stato determinato dalle difficoltà pratiche emerse nell’applicazione del Codice del Lavoro, in particolare dell’articolo 241, in combinato disposto con le disposizioni del Codice amministrativo, riguardanti la qualità di datore di lavoro dell’unità amministrativo-territoriale e la delimitazione delle attribuzioni tra l’autorità deliberativa e quella esecutiva. In pratica, alcune UAAT hanno approvato il regolamento interno mediante decisioni del consiglio locale, mentre altre hanno fatto ricorso a disposizioni del sindaco, il che ha generato una mancanza di coerenza amministrativa e rischi di illegittimità.
Nella risposta ufficiale trasmessa all’ACOR, il Ministero del Lavoro precisa che, secondo il Codice del lavoro, il regolamento interno è un atto che disciplina i diritti e gli obblighi dell’azienda e dei lavoratori, le procedure disciplinari, le regole di condotta e altri aspetti che riguardano esclusivamente le relazioni di lavoro. Esso viene redatto dall’azienda, previa consultazione del sindacato o dei rappresentanti dei lavoratori, se del caso, e non costituisce un atto normativo di interesse generale che rientri nella competenza dell’autorità deliberativa.
Applicando queste norme alle unità amministrative territoriali, il ministero sottolinea che l’incarico di redigere e approvare il regolamento interno spetta al rappresentante legale dell"UAT, ovvero al sindaco. Secondo il Codice amministrativo, il sindaco esercita le funzioni di datore di lavoro, gestisce le relazioni di lavoro del personale dell’apparato specializzato e rappresenta l’unità amministrativa territoriale nei rapporti giuridici di lavoro. Di conseguenza, l’approvazione del regolamento interno avviene per disposizione del sindaco, e non per decisione del consiglio locale.
Questa distinzione è essenziale dal punto di vista giuridico. Il consiglio locale, in qualità di autorità deliberativa, adotta decisioni di carattere normativo o individuale in ambiti di interesse locale, tuttavia non può intervenire nella gestione delle relazioni di lavoro dell’apparato specializzato del sindaco. L’impegno del consiglio locale nell’approvazione del regolamento interno porterebbe a un superamento delle competenze legali e a un rischio reale di annullamento degli atti amministrativi emessi in tale forma.
ACoR ha sottolineato che il punto di vista del Ministero del Lavoro contribuisce a chiarire un aspetto che ha generato confusione e pratiche incoerenti nell’amministrazione locale, offrendo un quadro giuridico chiaro per l’esercizio delle funzioni di datore di lavoro a livello comunale e cittadino. L’iniziativa dell’Associazione è rilevante non solo per una corretta applicazione della legislazione sul lavoro, ma anche per il rafforzamento della capacità amministrativa e della buona governance a livello locale.
Dal punto di vista pratico, questa chiarificazione impone una nuova valutazione degli atti amministrativi già adottati in alcune UAT e, dove il regolamento interno è stato approvato con decisione del consiglio locale, una correzione della procedura mediante l’emissione di una disposizione del sindaco. L’applicazione unitaria della norma stabilita dal Ministero del Lavoro riduce i rischi legali e garantisce la conformità con la legislazione vigente.




